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MiFID II: tornano gli incentivi, ma solo non monetari

2/27/2014 | Massimo Morici

Il Consiglio Ue ha pubblicato il testo di compromesso sulla direttiva che fa chiarezza sulla politica degli inducement e sulla gamma di prodotti da prendere in considerazione nei servizi di consulenza indipendente


Svolta a Bruxelles sulla politica di incentivazione nei servizi di consulenza indipendente. Il Consiglio della Ue ha pubblicato l’atteso testo di compromesso sulla MiFID II e MiFID II Regulation (MiFIR), su cui era stato giunto un accordo lo scorso 15 gennaio tra Parlamento, Consiglio e Commissione Ue. Entrambi i testi sono datati 17 febbraio 2014.

In particolare, per quanto riguarda il nodo della consulenza indipendente (articolo 52), si legge nel testo, il consulente "deve considerare una sufficiente gamma di prodotti", anche se non è necessario che prenda in considerazione tutto l'universo di prodotti disponibile sul mercato. Tuttavia, la consulenza non deve limitarsi ai soli prodotti di casa o ai prodotti di case terze che abbiano una qualsiasi relazione con l'impresa di investimento tale da poter influenzare il servizio di consulenza indipendente. Le società che erogano servizi di consulenza fee only, inoltre, devono fornire un'informazione chiara e completa ai clienti su tutti costi del servizio e spiegare se le raccomandazioni sono fornite su base indipendente.


Quanto alla questione calda degli "inducement" (tra cui rientrano anche le retrocessioni percepite dai consulenti (ex-promotori)), nel testo concordato non si parla più di “divieto” (come era stato scritto nella prima proposta della MiFID II), ma viene utilizzata un’espressione più sfumata: per quanto riguarda le imprese di investimento che erogano servizi di consulenza indipendente, si legge, "si ritiene opportuno limitare ulteriormente la possibilità di ricevere incentivi monetari e non monetari da terzi". Ma ci sono delle eccezioni. I benefici non monetari di minore entità sono consentiti, purché si informi il cliente di questa forma di incentivo, che non deve in alcun modo compromettere la capacità dell’impresa di investimento di agire nel migliore interesse dei suoi clienti. 

 


SCARICA SU ADVISORPROFESSIONAL.IT IL TESTO INTEGRALE PUBBLICATO DAL CONSIGLIO UE

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