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UCITS V

UCITS V

2/19/2024

UCITS V è la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica della Direttiva 2009/65/CE che concerne il coordinamento di tutte le disposizioni di tipo legislativo, regolamentare e amministrativo.

Introduzione 

UCITS V è la Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda la modifica della Direttiva 2009/65/CE che concerne il coordinamento di tutte le disposizioni di tipo legislativo, regolamentare e amministrativo degli organismi di investimento collettivo dei UCITS, cioè in valori mobiliari.

La proposta sviluppata dalla Commissione Europea, che reca modifiche alla Direttiva Ucits, fa parte di un più ampio pacchetto legislativo dedicato a rinsaldare la fiducia dei consumatori nei mercati finanziari.

Questo pacchetto si compone di tre proposte normative:

  • la modifica della Direttiva UCITS;
  • la revisione della direttiva sull’intermediazione assicurativa IMD (IMD II);
  • Regolamento per quanto concerne i documenti relativi alle informazioni chiave per i prodotti di investimento.

Le disposizioni relative ai depositari sono rimaste invariate sin dall'adozione della direttiva originaria UCITS nel 1985.

Queste disposizioni consistono in una serie di principi a carattere generale che definiscono le funzioni del depositario. Nel corso degli anni nell’UE sono andati sviluppandosi approcci di tipo diverso, con conseguenti livelli di tutela disomogenei per i clienti/investitori.

Le conseguenze delle divergenze nazionali in materia di responsabilità sono uscite fuori e si sono evidenziate maggiormente a seguito del fallimento di Lehman Brothers e del caso di frode a opera di Madoff. Il caso Madoff in particolar modo, ha sollevato varie questioni importanti in relazione ai fondi UCITS.

L’attuale quadro normativo sugli UCITS non si sofferma con chiarezza nell’identificazione dei soggetti che possono fungere da depositario.

Ciò ha dato luogo, di conseguenza ad approcci divergenti nei vari Stati membri.

Si è perciò evidenziato che se si consente a soggetti diversi dagli enti creditizi o dalle imprese di investimento di diventare dei depositari, senza applicare dei requisiti patrimoniali minimi, si corre il rischio in relazione alle risorse di cui tali soggetti dispongono.

La Commissione Europea ritiene che solo gli enti creditizi e le imprese di investimento regolamentate possano dare garanzie sufficienti in termini di regolamentazione prudenziale, di requisiti patrimoniali e di vigilanza efficace per fungere da depositari degli UCITS.

Ma quali sono nel dettaglio gli elementi giuridici della proposta?

  • Disposizioni che riguardano le funzioni del depositario;
  • Disposizioni sulla delega;
  • Disposizioni sull’ammissibilità a fungere da depositario di OICVM;
  • Disposizioni in materia di responsabilità.

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