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MiFID

MiFID

2/19/2024

MiFID è l’abbreviazione di Market In Financial Instruments Directive; si tratta di una importante direttiva in ambito europeo del 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004.

Introduzione 

MiFID è l’abbreviazione di Market In Financial Instruments Directive; si tratta di una importante direttiva in ambito europeo del 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004.

La MiFID costituisce un passo in avanti verso la costruzione di un mercato finanziario efficace, integrato, omogeneo e competitivo all’interno dell’Unione Europea.

Questa direttiva è entrata in vigore in Italia con il Decreto Lgs n°164/2007.

I protagonisti di questa direttiva sono:

  • Intermediari Finanziari;
  • Mercati Finanziari.

Per quello che concerne gli Intermediari Finanziari la MiFID introduce un nuovo servizio:la consulenza e ridisegna la tutela del cliente/investitore, a tale proposito stabilisce le regole di condotta dell’impresa, l’obbligo di servire il cliente nel modo migliore possibile e disciplina il conflitto di interessi. Inoltre con la MiFID viene ridifinito il concetto di esecuzione dell’ordine nel miglior modo possibile (Best Execution).

Per quello che concerne i mercati invece, la Direttiva MiFID abolisce l’obbligo di concentrazione nei mercati regolamentati e stabilisce nuove sedi di negoziazione, che affiancano quelle già esistenti dei mercati regolamentati.

Il Decreto introduce anche innovazioni per quanto riguarda la vigilanza: definisce nuovi principi di regolamentazione, amplifica gli obiettivi della vigilanza e stabilisce nuove modalità di collaborazione delle Autorità (il così detto “protocollo d’intesa regolamento congiunto”).

La Direttiva MiFID ridefinisce tutto i quadro istituzionale europeo relativo ai mercati delle attività di investimento e dei mercati finanziari.

La Direttiva è articolata in 3 atti normativi:

  • 2004/39/CE Direttiva di 1° Livello;
  • 2006/73/CE Direttiva di 2° Livello;
  • 1287/2006 Regolamento di 2° Livello.

La Direttiva di Secondo livello definisce i requisiti di organizzazione delle imprese di investimento e le modalità di svolgimento dei servizi e delle attività di investimento; mentre il regolamento di secondo livello pone dei chiarimenti relativi alle operazioni di negoziazione e l’introduzione di determinati strumenti finanziari nelle negoziazioni.

I principi alla base della Direttiva MiFID sono:

  • Armonizzazione;
  • Regolamentazione per principi;
  • Vigilanza da parte del Paese d’origine sulle imprese che operano il proprio servizio in altri Paesi;
  • Non più la concentrazione degli scambi commerciali esclusivamente sui mercati regolamentati.

Per armonizzazione si intende che gli Stati membri dell’Unione Europea non possono introdurre obblighi ulteriori per le imprese di investimento. Si tratta in definitiva di un principio denominato Level Playing Firld, il quale facilita la concorrenza fuori frontiera. Per regolamentazione per principi si intende invece la determinazione di obiettivi che le imprese sono tenute a perseguire, lasciando però ampio spazio sulle modalità di esecuzione.

 

L’attuazione della Direttiva

Il Dipartimento del Tesoro, insieme alle Autorità del settore, cioè Banca d’Italia e CONSOB, ha predisposto una bozza per il decreto attuativo, la quale è stata sottoposta a pubblica consultazione e ha ricevuto 23 documenti di commento da parte dei soggetti direttamente interessati nella direttiva. La bozza è stata così modificata ed è stata nuovamente discussa da parte delle autorità preposte, ed è stata infine approvata.

 

Decreto attuativo

Il modello funzionale del Decreto attuativo prevede:

  • La Banca d’Italia è competente per quanto concerne la stabilità;
  • La CONSOB si occupa della trasparenza e della correttezza dei comportamenti da parte dell’imprese d’investimento.

Il così detto PROTOCOLLO D’INTESA che concerne il coordinamento dei compiti svolti per la vigilanza stabilisce i seguenti criteri:

  • Nel protocollo vengono chiariti i compiti che le Autorità che si occupano dell’esercizio di vigilanza  devono avere nei confronti dell’impresa d’investimento e ne afferma il criterio della prevalenza in base alle funzioni;
  • Il protocollo d’intesa è pubblico. In questo modo viene garantito il principio di chiarezza e trasparenza del quadro istituzionale;
  •  Per rendere più efficiente la vigilanza è necessario ridurre il rischio di sovrapposizione;
  • Il protocollo d’intesa regolamenta il continuo scambio di informazioni, anche relative alle irregolarità rilevate dalle Autorità in merito alle imprese. In questo modo la vigilanza risulta più efficace.

Attraverso il Decreto attuativo vengono introdotti i principi della regolamentazione da parte delle Autorità (Banca di Italia e CONSOB) per la vigilanza:

  • Per quanto concerne gli intermediari hanno maggiore autonomia decisionale;
  • il concetto di proporzionalità;
  • salvaguardia del ruolo competitivo dell’industria italiana;
  • agevolazione della concorrenza e dell’innovazione.

Nel TUF è stato introdotto il divieto di imporre obblighi in più rispetto a quelli previsti dalla normativa comunitaria.

L’industria delle imprese finanziarie è considerata, attraverso l’attuazione del Decreto, su un piano di assoluta parità rispetto alla concorrenza comunitaria.

La protezione del cliente/investitore è assicurata attraverso strumenti ispettivi e informativi.

 

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