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Esame da Consulente Finanziario

Esame da Consulente Finanziario

2/19/2024

Il Consulente Finanziario è colui che propone prodotti finanziari e servizi di investimento, per conto di una SIM (Società di Investimento Mobiliare), una Banca o SGR (Società di Gestione del Risparmio).

Introduzione 

Il Consulente Finanziario è colui che propone prodotti finanziari e servizi di investimento, per conto di una SIM (Società di Investimento Mobiliare), una Banca o SGR (Società di Gestione del Risparmio),in qualità di agente , dipendente o mandatario. La professione di Consulente Finanziario (CF) è svolta in maniera esclusiva per un solo soggetto. Il CF è l’unico professionista dell’industria del risparmio che viene abilitato alla promozione e al collocamento di prodotti di tipo finanziario e di investimento in un luogo diverso dalla sede e dalle dipendenze della SIM, o della SGR o della Banca abilitata.

 

Requisiti per poter essere inseriti nell’Albo dei Consulenti Finanziari

I CF che hanno i requisiti di onorabilità e professionali, previsti dal Decreto Ministeriale 472 del 1998, possono fare richiesta ad essere inseriti nell’Albo dei Consulenti Finanziari (OCF) nella Sezione Territoriale di Competenza.

Per requisiti di onorabilità si considerano:

  • non essere fallito, inabilitato, interdetto o condannato per una pena che comporta l’interdizione, anche se solo temporanea, dai pubblici uffici o la non capacità ad esercitare uffici;
  • essere in regola con le normativa antimafia;
    non essere stato in precedenza condannato con una sentenza irrevocabile.
     

Per requisiti professionali invece si intende:

  • diploma di scuola Media Superiore di un corso di studi di 5 anni oppure di un corso di studi di 4 anni con relativo anno integrativo.
  • Aver superato la prova valutativa per Consulente Finanziario;
  • Solo i consulenti finanziari che hanno maturato almeno tre anni in determinate attività finanziarie documentate, possono fare richiesta ad essere esonerati dalla prova valutativa ed essere ammessi direttamente all’Albo, ma i requisiti vengono scrupolosamente valutati dall’OCF.
     

Requisiti per essere esonerati dalla Prova valutativa

Gli aspiranti CF che non vogliono sostenere la prova valutativa devono essere in possesso dei seguenti requisiti professionali:

  • agenti di cambio ufficialmente abilitati iscritto al ruolo unico nazionale tenuto dal Ministero del Tesoro;
  • negoziatori abilitati iscritti nell’elenco ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 1/1991 ad esercitare la propria professione nei mercati regolamentari;
  • funzionari di banca o di una SIM o di una SGR con almeno 3 anni di esperienza in servizi per l’investimento documentati (gestione di portafogli, consulenza in materia di investimenti, ricezione e trasmissione ordini, gestione di sistemi multilaterali di negoziazione, commercializzazione di prodotti finanziari della Banca);
  • funzionari di SIM, SGR o Banche che hanno svolto mansioni di responsabili del controllo interno per almeno tre anni.
     

L’OCF si riserva l’accettazione e la valutazione, caso per caso, dei requisiti sopra descritti, per poter esonerare il soggetto che ne fa richiesta dalla prova valutativa.

 

La Domanda di ammissione

Un Consulente Finanziario che vuole essere inserito all’Albo ed esercitare la professione, deve fare domanda all’Albo CF della Sezione Territoriale di residenza. Solo nel caso di aspiranti consulenti residenti all’estero, devono inserire un domicilio stabilito per legge in Italia.

Nella domanda di ammissione devono essere dichiarate tutte le generalità del richiedente (nome, cognome, indirizzo, data di nascita, ecc), dichiarare di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall’articolo numero 1 e 4( per chi vuole essere esonerato dalla prova valutativa ed ha i requisiti professionali maturati per almeno tre anni come descritto sopra) del DM 472 del 1998; dichiarare di non trovarsi in situazioni impeditive previste dal DM 472/1998 articolo 2; di aver conseguito il Diploma di Scuola Media Superiore di un corso di studi di durata quinquennale (oppure di uno della durata di 4 anni più uno integrativo); di non trovarsi in situazioni incompatibili come descritto dall’articolo 106 del Regolamento sottoscritto da Consob n.16190/2007; di non essere a conoscenza di nessuna causa comunque ostantiva che causare provvedimenti a proprio carico, un volta inseriti nell’Albo; di aver effettuato il pagamento del contributo previsto di Euro 175, determinato direttamente dall’OCF ai sensi dell’articolo numero 45 del proprio regolamento e tale proposito allega documentazione che certifica il pagamento effettuato.

La Domanda di ammissione prevede quindi il pagamento di un corrispettivo di 175 euro che dovrà essere pagato tramite bonifico bancario.

 

Per situazioni impeditive cosa si intende?

Non possono essere iscritti all’OCF coloro che almeno per i due anni precedenti l’adozione dei corrispondenti provvedimenti, hanno svolto funzioni di direzione, amministrazione o controllo in imprese dichiarate fallite, sottoposte a liquidazione coatta amministrativa o a procedure similari.

Inoltre l’attività di CF è incompatibile se si è stati eletti sindaco o collaboratore del sindaco (ai sensi dell’articolo 2403-bis del CC), con la qualità di dipendente, amministratore o semplice collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale invece appartiene il consulente; con la qualità di amministratore, socio, sindaco o anche dipendente della Società di revisione incaricata della certificazione del bilancio della Banca, Sim o Sgr per conto della quale il consulente opera; con l’iscrizione nel ruolo previsto per gli agenti di cambio; con qualsiasi incarico che si ponga in grave contrasto con lo svolgimento ordinario del consulente.

 

Per poter essere iscritti all’OCF bisogna sostenere una Prova valutativa.  Vediamo di cosa si tratta.

Se non si hanno i requisiti di professionalità sopra elencati, un soggetto per diventare Consulente Finanziario deve sostenere una Prova valutativa.

Questa prova valutativa ha una durata di 85 minuti ed è composta da 60 domande. Queste ultime sono  a risposta multipla ed hanno  4 risposte possibili: una corretta e 3 distrattori. Di queste 60 domande, 40 danno un punteggio di 2 punti e le altre 20 solo un punto. Delle 40 domande che valgono 2 punti 28 sono  domande teoriche e 12 invece sono domande di pratica.

L’esame viene considerato superato e idoneo  se il candidato raggiunge il minimo di 80 punti.

L’esame viene svolto su Pc in maniera  informatizzata: ad ogni candidato CF viene assegnato una postazione collegata direttamente al sito www.albopf.it, dove si svolgerà l’intera prova on-line.

Sia nel caso in cui l’esito è positivo, che nel caso sia negativo, il risultato  viene dato non appena viene chiusa la sessione.

Le domande che costituiscono il questionario/prova  sono estratte in maniera casuale, da un database che contiene  5.000 quesiti. Quest’ultimo possono essere consultati  direttamente dai CF nel sito dell’organismo.

La lingua scelta della prova è l’italiano, ma per le sedi di  Bolzano si può sostenere la prova anche in lingua tedesca.

La cadenza delle sessioni delle prove valutative ha cadenza quadrimestrale. La prova viene svolta in presenza sia della Commissione esaminatrice, che del Segretario della Sezione Territoriale dell’OCF di competenza.

Non è prevista attualmente nessuna prova orale per l’inserimento nell’elenco dei CF iscritti all’Albo.

Se volete ulteriori informazioni riguardo la Professione del Consulente Finanziario vi consigliamo di leggere la nostra guida "Come diventare Consulente Finanziario"

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